Revoca giudiziale dell’amministratore che non provvede alla redazione del rendiconto
Secondo i giudici, ci si trova di fronte a condotte di tale peso specifico da incidere irrimediabilmente sul vincolo di mandato fra i condòmini e l’amministratore

Via libera alla revoca giudiziale dell’amministratore di condominio che, da un lato, non provvede alla redazione del rendiconto, entro il termine di legge di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio contabile annuale, e alla sua successiva sottoposizione all’assemblea dei condòmini per la approvazione, e, dall’altro, non consegna i documenti giustificativi degli ultimi bilanci consuntivi. Questa la posizione dei giudici (sentenza del 9 aprile 2025 del Tribunale di Genova), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in uno stabile di Genova, hanno ritenuto legittima l’istanza avanzata da una condòmina, a fronte delle gravi irregolarità addebitabili all’amministratore nella gestione del condominio. In particolare, secondo i giudici, ci si trova di fronte a condotte di tale peso specifico da incidere irrimediabilmente sul vincolo di mandato fra i condòmini e l’amministratore. Inequivocabili i dettagli denunciati dalla condòmina e appurati durante il procedimento giudiziario: il conto consuntivo dell’esercizio 2023/24 è stato approvato ben oltre il termine di centottanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio contabile annuale del condominio; gli ultimi consuntivi non sono stati accompagnati dai documenti previsti dal Codice Civile, mentre solo per il consuntivo 2022/23 l’amministratore ha trasmesso, peraltro un mese dopo l’approvazione, la nota esplicativa, la nota delle spese condominiali e l’estratto conto. Tali condotte hanno impedito il controllo che deve essere esercitato dai condòmini sulla correttezza dei conti condominiali, impedendo loro la possibilità di richiedere all’amministratore
chiarimenti ovvero presentare osservazioni, sanciscono i giudcii. Provate, quindi, condotte specifiche idonee ad integrare quelle irregolarità di gravità tale da incidere in maniera esiziale sul vincolo di mandato fra i condomini e l’amministratore in carica e tale da determinare conseguentemente la revoca dell’amministratore. Per maggiore chiarezza, poi, i giudici precisano che, al fine di determinare la revoca giudiziale dell’amministratore, non è sufficiente un qualsiasi inadempimento del suo mandato, essendo necessaria la deduzione e la prova di specifiche condotte illecite, idonee in sé a rappresentare gravi irregolarità nella gestione del condominio.