Acqua non potabile dai rubinetti: possibile l’azione per la risoluzione contrattuale
Per i giudici è sacrosanto parlare di consegna di aliud pro alio, poiché la potabilità dell’acqua è una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l’organismo umano

La fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali bensì di consegna di aliud pro alio legittimante l’esercizio di un’ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale, svincolata, perciò, dai termini di decadenza e di prescrizione cui è soggetta l’azione di garanzia, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 34371 del 24 dicembre 2024 della Cassazione), i quali sottolineano che l’acqua non potabile è cosa del tutto diversa da quella potabile, essendo la potabilità dell’acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l’organismo umano. In generale, vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione fissati dal Codice Civile, si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale. Entrando nei dettagli, si verte in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell’ambito del medesimo genus, consista, nell’un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell’altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus. Per contro, si verte in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, su individualità, consistenza e destinazione del bene, in modo da potersi ritenere che esso appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto, risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l’utilità richiesta. Ragionando in questa ottica, nella vicenda oggetto del processo, a fronte dell’accertata non potabilità dell’acqua distribuita, risulta integrata la violazione, da parte della società, degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza.