Vizi riconosciuti se l’appaltatore si impegna ad eliminarli

In generale, il riconoscimento dei vizi dell’opera comporta una autonoma obbligazione di facere e ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione fissati dal Codice Civile in materia di difformità e vizi dell’opera

Vizi riconosciuti se l’appaltatore si impegna ad eliminarli

L’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi vizi, riconoscimento che, senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore, aggiunge alla garanzia legale una nuova garanzia di facere di fonte negoziale, la quale aggrava la garanzia patrimoniale del debitore.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 22051 del 27 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in provincia di Napoli e relativo all’esecuzione di un contratto di subappalto per la realizzazione di opere edili e opere specialistiche di fondazione (micropali), oltre a lavorazioni aggiuntive, nell’ambito di un più ampio contratto di appalto, avente a oggetto la costruzione di uno stabilimento.
In generale, l’impegno del subappaltatore di riconoscimento dei vizi dell’opera comporta una autonoma obbligazione di facere, di fonte negoziale, la quale si affianca, senza estinguerla, all’originaria obbligazione di garanzia di fonte legale, soggetta non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quest’ultima, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale.
Tale impegno costituisce tacito riconoscimento dei vizi, che, in quanto tale, ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione fissati dal Codice Civile in materia di difformità e vizi dell’opera.
Tornando alla vicenda in esame, pur non avendo il subappaltatore riconosciuto espressamente un debito nei confronti del proprio committente, tuttavia, con la ricezione delle fatture emesse a imputazione dei vizi dedotti dal committente e a compensazione del corrispettivo spettantegli per effetto dell’impegno a rimuovere i vizi dell’opera non eseguiti o male eseguiti, il subappaltatore ha aggravato la garanzia in favore del proprio committente, aggiungendo alla garanzia legale una ulteriore garanzia negoziale di facere. La pattuizione di questa obbligazione aggiuntiva non è differente dalla stipulazione di un atto complesso, in cui vi sia stato il riconoscimento della responsabilità per vizi, con assunzione di una nuova e autonoma garanzia e l’accettazione che il costo dei lavori addebitatigli venga portato in compensazione con il proprio credito, atto complesso costituente atto dispositivo revocabile, ove vi sia consapevolezza dello stato di insolvenza e del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.

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