Mantenimento per il figlio adulto: non sufficiente il richiamo alle sue problematiche di salute

Secondo i giudici, è necessario valutare la capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro, che sono concrete sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, pur con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro

Mantenimento per il figlio adulto: non sufficiente il richiamo alle sue problematiche di salute

Rilevanti problematiche di salute non bastano da sole a legittimare la pretesa di mantenimento avanzata dal figlio adulto verso il genitore. Anche perché la capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro sono concrete sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 17783 del 4 giugno 2026 della Cassazione) alla luce della istanza presentata da un uomo e mirata a liberarsi dall’obbligo di versare alla figlia – che ha oltre 35 anni – 150 euro ogni mese a titolo di mantenimento.
Ufficializzata la separazione tra moglie e marito – Franca e Lino, nomi di fantasia –, uno dei nodi da sciogliere è quello relativo agli esborsi economici in favore della loro figlia, ampiamente maggiorenne, cioè con oltre 35 anni di età.
Su questo fronte, i giudici di merito inchiodano Lino alle proprie responsabilità: in primo grado gli viene imposto di versare 250 euro ogni mese come mantenimento per la figlia, cifra, questa, ridotta in secondo grado a 150 euro.
In Appello, in particolare, viene evidenziato che la figlia ha provato di essersi attivata nel reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro, poiché, dopo aver chiesto e non ottenuto il riconoscimento di invalidità in quanto affetta da epilessia focale sintomatica sin da giovane età, ha depositato presso un ‘Centro per l’impiego’ domanda di iscrizione, e viene aggiunto che ella, raggiunti ormai i 35 anni di età, non ha perso del tutto il diritto al mantenimento come figlia, stante le sue peculiari condizioni di salute, sia pure giudicate non invalidanti dall’organo competente.
Ciò detto, vi è, secondo il giudice d’Appello, la necessità, per la donna, di intraprendere un percorso che le consenta di diventare autosufficiente mantenendo nel frattempo la convivenza con la madre.
Così, tirando le somme, in Appello viene riconosciuto rilievo ai bisogni primari della donna, anche sotto il profilo strettamente alimentare, sì da ritenerla tuttora meritevole del mantenimento, ma in misura che si stima equo fissare in 150 euro mensili, fermo il concorso paritario dei genitori per le spese straordinarie.
Di parere diverso, però, sono i magistrati di Cassazione, i quali ridanno a Lino la speranza di liberarsi dall’obbligo di versare ogni mese un assegno di mantenimento per la figlia ormai adulta.
Prima di esaminare la peculiare vicenda, però, viene ribadito che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto all’assegno si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
Ragionando in questa ottica, poi, viene precisato che l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento – che è a carico del soggetto che richiede il mantenimento –, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del figlio adulto, e ciò in ragione del principio dell’autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Tirando le somme, va escluso che la condizione di disoccupazione del figlio rimanga a carico del genitore attraverso una perpetuazione ad libitum dell’obbligo di mantenimento, sanciscono i magistrati di Cassazione.
Passando dal quadro generale ad un contesto più specifico, viene chiarito che il figlio di genitori divorziati, il quale abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.
Ciò perché la capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro esistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne, ormai divenuto adulto, provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del preteso diritto al mantenimento, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro, precisano i magistrati di Cassazione.
Evidente, quindi, l’errore compiuto in Appello, laddove non si sono presi in esame i profili di rilevanza, e, in particolare, si è omesso di accertare l’incidenza delle problematiche di salute (epilessia focale sintomatica) sulla capacità lavorativa della donna, riconoscendo a carico del padre una contribuzione, sia pure in misura ridotta, senza tuttavia chiarirne l’esatta natura, se cioè strettamente alimentare, come sembrerebbe far pensare il riferimento agli stretti bisogni alimentari, o piuttosto come un vero e proprio assegno di mantenimento. Accertamento, questo, ancor più necessario anche alla luce dell’esito negativo della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento, da parte dell’ente previdenziale, di una invalidità della donna in relazione alla lamentata patologia.

News più recenti

Mostra di più...