Bimbo in bici investito da una vettura: come valutare la possibile corresponsabilità della madre
Illogico ritenere operante la presunzione di corresponsabilità dei soggetti coinvolti non già sulla base dell’accertamento di una concorrente efficienza causale delle condotte bensì sul mero rilievo dell’esistenza di una situazione astrattamente pericolosa
La presunzione di corresponsabilità, prevista dal Codice Civile, alla luce di un sinistro, non può operare in contrasto con le regole generali in tema di causalità e di responsabilità civile, sicché il relativo accertamento deve essere compiuto alla luce delle modalità concrete del sinistro e dell’effettiva incidenza causale delle condotte accertate. In questa ottica, la prova liberatoria necessaria al superamento della presunzione di corresponsabilità può essere acquisita anche indirettamente, quando la ricostruzione del fatto consenta di individuare nella condotta di uno dei soggetti coinvolti la causa esclusiva, o assorbente, dell’evento dannoso.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 25832 del 26 settembre 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad un drammatico episodio che ha visto coinvolto un minore.
Scenario del fattaccio, risalente a dodici anni fa, è un parco condominiale in provincia di Napoli. In quel contesto, difatti, un ragazzino, fermo sulla propria bicicletta, in prossimità della madre, viene investito da una vettura, a causa della disattenzione del conducente durante una manovra di retromarcia.
Inevitabili le lesioni personali per il ragazzino. Inevitabile l’azione risarcitoria proposta dai suoi genitori verso l’automobilista (e la relativa compagnia di assicurazioni) e mirata ad ottenere quasi 9mila euro.
Per i giudici di merito, però, alla luce dell’episodio, va ravvisato un concorso causale nella produzione dell’evento, con conseguente attribuzione del 70 per cento della responsabilità al conducente dell’autovettura e del residuo 30 per cento alla sfera dei danneggiati, cioè il ragazzino e i genitori, i quali, di conseguenza, si vedono riconosciuto un risarcimento appena superiore ai 2mila euro.
I genitori del ragazzino ritengono illogico ipotizzare un concorso di colpa, essendo evidente, a loro avviso, la piena responsabilità dell’automobilista, alla luce della condotta da lui tenuta.
Ai magistrati di Cassazione viene chiesto di prendere posizione sulla valutazione dei giudici di merito, per i quali non può ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità, non essendo stato escluso un concorso di colpa della madre del minore nella produzione dell’evento dannoso, in ragione dell’omessa vigilanza e dell’avere consentito al figlio di utilizzare la bicicletta in un viale condominiale destinato alla circolazione e alla sosta dei veicoli.
A questo proposito, la tesi dei genitori del ragazzino è chiara: il giudice del Tribunale ha erroneamente applicato il Codice Civile, poiché è stata accertata la condotta colposa del conducente dell’autovettura, responsabile di avere effettuato una manovra di retromarcia in violazione del ‘Codice della strada’. Tale dato consente, a loro avviso, di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità, perché, in occasione del fatto, il ragazzino si trovava fermo sulla bicicletta al momento dell’impatto, e, soprattutto, perché l’accertamento della colpa del conducente avrebbe dovuto comportare l’attribuzione a lui dell’esclusiva responsabilità del sinistro, con conseguente integrale accoglimento della domanda risarcitoria.
Per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi: le obiezioni sollevate dai genitori del ragazzino hanno un solido fondamento. Soprattutto perché, tra primo e secondo grado, non è stata individuata una condotta della madre dotata di concreta incidenza causale rispetto all’investimento, per come accertato in giudizio.
Nello specifico, i giudici di merito hanno individuato il presunto contributo causale della donna non già in un comportamento contestualmente interferente con la verificazione del sinistro, bensì nel fatto, logicamente e cronologicamente antecedente, di avere consentito al minore di utilizzare la bicicletta all’interno dell’area condominiale, ma non viene chiarito, però, in che modo tale circostanza abbia conservato efficienza eziologica rispetto all’evento, una volta accertato che la madre aveva percepito la situazione di pericolo, aveva richiamato il figlio e che quest’ultimo, al momento dell’urto, si trovava fermo accanto a lei. Né tale conclusione può essere fondata sulla sola mancata dimostrazione che l’area fosse sottratta alla circolazione dei veicoli.
In sostanza, non vi è alcun accertamento in ordine al fatto che il minore avesse tenuto una condotta improvvisa, anomala o interferente con la manovra dell’autovettura, né che la madre avesse omesso di esercitare su di lui la vigilanza concretamente esigibile nelle circostanze del caso.
Insufficiente il riferimento al mero fatto che il minore si trovasse in bicicletta in un’area condominiale aperta al transito veicolare. Impossibile trasformare in tal modo una situazione di rischio potenziale in una causa concreta dell’evento, senza spiegare, però, in che termini tale circostanza abbia inciso sulla verificazione dell’investimento. Difatti, una volta accertato che il minore era fermo sulla bicicletta accanto alla madre e che quest’ultima lo aveva previamente richiamato all’attenzione, si sarebbe dovuto verificare se residuasse un contributo causale concretamente ascrivibile alla loro condotta ovvero se la dinamica accertata consentisse di ricondurre l’evento, in via esclusiva o assorbente, alla manovra di retromarcia eseguita dal conducente dell’autovettura.
Evidente, quindi, secondo i magistrati di Cassazione, l’errore compiuto dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto operante la presunzione di corresponsabilità non già sulla base dell’accertamento di una concorrente efficienza causale della condotta del minore o della madre bensì sul mero rilievo dell’esistenza di una situazione astrattamente pericolosa, senza individuare il concreto apporto eziologico riferibile alla sfera dei danneggiati rispetto all’investimento accertato.
In sostanza, il concorso causale della donna (e del minore) è stato desunto erroneamente non dall’accertamento di uno specifico loro comportamento concorrente nella dinamica del sinistro, ma dalla mera esistenza di una situazione potenzialmente pericolosa, senza che però ne sia stata chiarita l’effettiva incidenza causale rispetto al danno concretamente prodottosi.