Per il profugo niente acquisto a prezzo scontato della casa popolare non inserita nel piano regionale di vendita
Respinta la richiesta avanzata da una persona avente lo status di profugo e mirata all’acquisto della casa popolare assegnatale
Possibile fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit
Decisivo il richiamo al principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è necessario che la condotta del soggetto sia caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarre profitto, anche dalla consapevolezza dell’esistenza del titolo usurpato